Mamma poco attenta al bambino che si fa male nel parco pubblico: ciò non basta ad escludere la responsabilità del Comune
Da valutare comunque le possibili anomalie nella struttura che ha provocato lesioni al minorenne

Il richiamo alla presunta scarsa attenzione mostrata dalla mamma di un bambino che è caduto, riportando lesioni, da una struttura ginnica di un parco pubblico non è sufficiente per escludere in automatico la possibile responsabilità del Comune. A maggior ragione quando, come nella vicenda in esame, emergono anomalie nella struttura, anomalie individuate dalla madre del bambino e consistenti nel montaggio ad altezza superiore rispetto a quella prevista dal produttore e nella mancanza del tappeto di assorbimento di eventuali cadute. Impossibile catalogare queste anomalie come ininfluenti alla luce del mero rilievo di ordine generale che l’utilizzo di strutture presenti in un ‘parco giochi’ presuppone una vigilanza da parte degli adulti e non si connota per una particolare pericolosità, a meno che emerga che esse siano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto. Illogico focalizzare l’attenzione sul difetto di vigilanza della madre del bambino ed escludere a priori qualunque valenza causale delle due anomalie da lei denunciate, senza verificare se esse possano avere inciso non sulla caduta del bambino, ma sulle conseguenze che ne sono derivate, in termini di aggravamento delle lesioni, tenuto conto dell’aumento della violenza d’urto correlato alla maggiore altezza dal suolo e del mancato assorbimento da parte dell’apposito tappetino. (Sentenza 11942 del 5 maggio 2023 della Corte di Cassazione)