Mancata aggiudicazione dell’appalto: la società deve provare la responsabilità dell’ente pubblico e il danno subito
Da tenere presenti, almeno sulla carta, sia il mancato profitto che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto, sia il danno cosiddetto curricolare, ossia il pregiudizio subito dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto

Se la società pone sotto accusa l’ente pubblico e lo ritiene responsabile per il danno arrecatole con la mancata aggiudicazione dell’appalto, allora essa deve fornire una prova rigorosa che legittimi e quantifichi la sua pretesa risarcitoria. Ciò anche perché la possibile valutazione equitativa è ammessa soltanto in presenza di una situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – in merito a una precisa prova sull’ammontare del danno. Nel caso preso in esame dai giudici, invece, la società lamentatasi per la mancata aggiudicazione dell’appalto non ha assolto all’onere probatorio attraverso idonee allegazioni, limitandosi, invece, a chiedere di accertare la sussistenza e di quantificare il danno che assume patito, peraltro senza indicare alcun dato specifico e concreto o alcun elemento di fatto sulla cui base possano individuarsi i parametri presuntivi di determinazione del danno. Per fare maggiore chiarezza, poi, i giudici precisano che nel caso di mancata aggiudicazione dell’appalto il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse cosiddetto positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno cosiddetto curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto). Non è dubitabile, difatti, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. Infine, il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore della società, solo se questa dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori. (Sentenza 8327 del 27 settembre 2022 del Consiglio di Stato)