Mancata assistenza del figlio minore: lo stato di detenzione non è una giustificazione per il genitore
Lo stato di detenzione del genitore, in quanto imputabile alla sua condotta criminosa, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea a giustificare la mancata assistenza del figlio minore

A maggior ragione, poi, ove emerga anche che il genitore non si sia preoccupato di assicurare al minore la necessaria assistenza morale e materiale, risultando perciò irrilevante la sua disponibilità meramente dichiarata a prendersi cura del figlio. Questi i paletti fissati dai giudici, anche alla luce del principio secondo cui, in tema di adozione di minori, il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, cosicché la rescissione del legame familiare costituisce l’unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva. Tale condizione non può essere esclusa, precisano i giudici, dallo stato di detenzione a cui il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio idonea a giustificare la mancata assistenza del minore. In questa ottica, comunque, si deve dare rilievo, per escludere la dichiarazione dello stato di adottabilità, al fatto che il genitore, nonostante la detenzione, si sia preoccupato di assicurare al minore l’assistenza morale e materiale, affidandolo a parenti in grado di prendersene cura, chiariscono i giudici. (Ordinanza 31043 dell’8 novembre 2023 della Cassazione)