Mancata consumazione delle nozze: dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
La prolungata mancanza di rapporti sessuali tra moglie e marito può concorrere a formare la presunzione alla mancanza di comunione spirituale e materiale

Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta accertata la mancata consumazione di rapporti sessuali tra i coniugi. Questo il principio fissato dai giudici, i quali, nel caso specifico preso in esame, hanno valorizzato le complessive risultanze istruttorie emergenti dalle testimonianze acquisite nel corso del procedimento, dalle relazioni mediche di due psichiatre, nonché dalle ammissioni dell’uomo in ordine alla totale assenza di rapporti sessuali durante il fidanzamento e nei primi due anni di matrimonio. Ciò ha consentito di superare la presunzione di consumazione del matrimonio correlata alla sua durata, cioè dieci anni. I giudici precisano poi che la non consumazione del matrimonio non incide, di per sé, sull’esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché essa non tocca – di per sé – la validità e l’idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull’applicabilità della normativa relativa all’assegno di divorzio. In sostanza, pur trattandosi di istituto mutuato dal diritto canonico, ove la mancata unione sessuale pone una presunzione assoluta di assenza del sacramento del matrimonio, nell’ambito dell’ordinamento dello Stato esso può solo concorrere a formare la presunzione alla mancanza di comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che resta il fondamento individuante l’istituto matrimoniale. (Sentenza 3645 del 7 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)