Messaggi all’ex compagna per convincerla a riprendere la relazione: condannato per molestie

Ripetuti messaggi, telefonate e appostamenti hanno rappresentato un modo per introdursi in maniera arbitraria nella sfera di libertà della donna

Messaggi all’ex compagna per convincerla a riprendere la relazione: condannato per molestie

Condannato per molestie l’uomo che invia messaggi tramite WhatsApp all’ex compagna per convincerla a riprendere la relazione. Palese, secondo i giudici, l’ingerenza da lui messa in atto nei confronti della vita privata della donna. A rendere più grave la posizione dell’uomo, poi, anche il fatto di avere provato a contattare l’ex compagna tramite persone a lei vicine. In premessa, i giudici chiariscono che col reato di disturbo alle persone il legislatore ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, data l’astratta possibilità di reazione. L’interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, dal momento che ciò che viene in rilievo è la tutela della tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull’ordine pubblico di quei comportamenti idonei a suscitare nel destinatario reazioni violente o moti di ribellione. I giudici aggiungono poi che l’elemento materiale della molestia è costituito dall’interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona, e per essere molesto l’atto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo, o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altre persone attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente. Nel caso preso in esame dai giudici è emersa, difatti, la pluralità delle condotte poste in essere dall’uomo, e consistite, tra l’altro, in ripetuti messaggi tramite WhatsApp, in telefonate e in appostamenti ai danni dell’ex compagna, e tutto ciò ha rappresentato un modo per introdursi in maniera arbitraria nella sfera di libertà della donna, turbandone la serenità e gettandola in uno stato di ansia e di confusione. (Sentenza 34821 del 20 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

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