Moto urtata e finita fuori strada: niente indennizzo se la ricostruzione dell’incidente è poggiata sulle parole di un solo teste
I giudici sottolineano che le persone che si dichiarano danneggiate non hanno assolto l’onere della prova a loro carico relativo all’effettiva dinamica del sinistro così come descritto

Moto urtata da una vettura, colpevole, secondo una prima ricostruzione, di avere invaso l’opposta corsia di marcia, e finita fuori strada, con danni al mezzo e al conducente. Mancano però solidi elementi di prova a sostegno della ricostruzione proposta dai soggetti che si dichiarano danneggiati dall’incidente stradale, e ciò libera quindi la compagnia assicurativa da ogni obbligo di indennizzo. I giudici sottolineano, nel caso preso in esame, che le persone che si dichiarano danneggiate non hanno assolto l’onere della prova a loro carico relativo all’effettiva dinamica del sinistro così come descritto. In particolare, da nessun elemento può trarsi la prova della presenza di un’altra vettura sul luogo dell’incidente, mentre l’unico teste, pur avendo avallato la versione fornita dalle persone che si dichiarano danneggiate, nulla ha dichiarato agli agenti della Polizia stradale intervenuti nell’immediatezza del fatto. In aggiunta, poi, non vi è in atti alcuna foto né della moto incidentata né di un’altra ipotetica vettura, tale da dimostrare il punto di impatto tra i due mezzi, e non sono stati rinvenuti i due caschi che il testimone ha riferito di aver tolto ai due passeggeri della moto investita, e, peraltro, vi è pieno contrasto tra la deposizione del testimone e quanto risultante dal rapporto della Polizia. Tirando le somme, preso atto della inattendibilità dell’unico teste, va respinta la richiesta di indennizzo avanzata nei confronti della compagnia assicurativa. (Ordinanza 30366 del 17 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)