Motociclista deceduto a seguito di un incidente: colpa addebitabile anche a lui a causa della velocità tenuta

Colpevole anche il motociclista deceduto a seguito di un drammatico incidente stradale se si appura che egli non ha tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi

Motociclista deceduto a seguito di un incidente: colpa addebitabile anche a lui a causa della velocità tenuta

Questa la precisione fornita dai giudici, chiamati a prendere in esame la controversia originata da un incidente stradale in cui è deceduto che nel territorio di un Comune sicialiano era alla guida di un motociclo. In particolare, alle ore 20 circa, l’uomo stava percorrendo un viale, quando, giunto nei pressi dell’ingresso di un rione, nell’impegnare una curva con andamento destrorso, in cui era presente un tombino non a livello e un avvallamento della sede stradale, aveva perso il controllo della moto, scivolando rovinosamente a terra e andando a urtare contro lo spigolo anteriore destro di un veicolo fermo in sosta, riportando lesioni rivelatesi poi fatali. I giudici ribadiscono che quando il comportamento del soggetto danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela. A tal fine, ove la condotta del soggetto danneggiato assurga, per l’intensità del rapporto con la produzione dell’evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell’evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la res, anche se la condotta del soggetto danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno standard oggettivo. Pertanto, la condotta del soggetto danneggiato - come l’eccesso di velocità del motociclo - che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso. Quindi, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Ordinanza 26774 del 18 settembre 2023 della Cassazione)

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