Nessun addebito per il mediatore immobiliare se il venditore ignora il consiglio di presentare la documentazione attestante la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile
Deve escludersi che rientri tra gli obblighi del mediatore quello di assumere particolari informazioni o di effettuare indagini e controlli presso la pubblica amministrazione sulla regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile

In materia di mediazione immobiliare, una volta che il mediatore abbia informato la parte alienante, prima della conclusione dell’affare, sulla necessità di presentare, in vista della stipulazione del preliminare di vendita, tutta la documentazione attestante la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, incluso il certificato di agibilità, egli può ritenere soddisfatto il proprio obbligo di informazione, dovendo escludersi che rientri tra gli obblighi del mediatore quello di assumere particolari informazioni o di effettuare indagini e controlli presso la pubblica amministrazione sulla regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile. Ne deriva che il venditore, a conoscenza dell’abusività del locale - un’autorimessa, nel caso specifico - promesso in vendita insieme al fabbricato principale, non può - ostandovi il principio di autoresponsabilità, inteso come sopportazione delle conseguenze che i propri atti producono nella propria sfera - addebitare alla violazione dell’obbligo di informazione o di assistenza gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’avere dovuto riconoscere all’acquirente, nel contratto definitivo, una riduzione del prezzo finale rispetto a quello pattuito nel preliminare, pari alla diminuzione di valore del bene, essendo la mancanza del certificato di agibilità il riflesso della necessità di sottoporre il locale ad un procedimento di sanatoria. (Ordinanza 17385 del 16 giugno 2023 della Cassazione)