Nessun risarcimento ulteriore per la prostrazione psicologica subita dai genitori per la perdita del figlio
Impossibile, secondo i giudici, ipotizzare un ulteriore danno biologico catalogabile come malattia psichica

Niente ulteriore risarcimento per la prostrazione psicologica subita dai genitori per la perdita del figlio. Impossibile, secondo i giudici, ipotizzare un ulteriore danno biologico catalogabile come malattia psichica. Escluso anche il risarcimento, da perdita del rapporto parentale, richiesto dalla fidanzata del ragazzo. Per quanto riguarda la madre e il padre, che hanno palesemente sofferto per la drammatica improvvisa perdita del figlio, i magistrati respingono l’ipotesi di un ulteriore danno biologico, spiegando che il danno da loro subito deve essere identificato e qualificato come danno da perdita del rapporto parentale, di indiscutibile gravità ma non tale da oltrepassare la sua natura per integrare gli estremi di un’altra specie di pregiudizio non patrimoniale, ovvero il danno biologico nella forma della malattia psichica. Per quanto concerne, invece, la fidanzata dell’uomo deceduto a seguito di un incidente, i magistrati ritengono non provato il danno da perdita parentale da lei lamentato. Su questo fronte, difatti, i giudici hanno ritenuto necessaria solo la prova concreta del desiderio di matrimonio dei due fidanzati, mentre i familiari del ragazzo hanno sostenuto che le prove a disposizione potevano dimostrare un quadro di legame profondo tra i fidanzati e anche tra la ragazza e la famiglia del fidanzato. (Ordinanza 19827 del 12 luglio 2023 della Cassazione)