Niente compensazione delle spese se la parte soccombente ammette il torto ma a giudizio già avviato
Impossibile catalogare come virtuoso il comportamento tenuto dalla parte soccombente

Illegittima la compensazione delle spese se la parte soccombente, pur avendo riconosciuto, in sostanza, la propria sconfitta e pur avendo ammesso il proprio mancato adempimento, che ha poi portato al contenzioso, lo ha fatto però solo dopo avere indotto l’altra parte all’azione giudiziale. I giudici chiariscono che deve sopportare le conseguenze economiche del processo chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo. Proprio come nella vicenda in esame ove, contrariamente a quanto ritenuto in Appello, si deve leggere il comportamento della parte soccombente – l’INPS, per essere precisi – non nel senso di aver anticipato rispetto alla definizione del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta dal privato cittadino, ma nel senso di aver dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo ma solo dopo aver indotto il privato cittadino all’azione giudiziale. Illogica, quindi, la compensazione delle spese decisa in Appello e basata sul presunto virtuoso comportamento processuale dell’istituto previdenziale, comportamento consistito nel riconoscimento, nelle more del giudizio, della prestazione richiesta dal privato cittadino. (Ordinanza 28460 del 30 settembre 2022 della Corte di Cassazione)