Niente differimento della pena anche se può portare un miglioramento alla salute del detenuto
Possibile miglioramento di salute col ritorno alla libertà: ciò non basta per concedere al detenuto il differimento della pena

Respinta definitivamente l’istanza avanzata da un uomo che, affetto da ‘epatite C’ e da altre patologie, deve scontare oltre cinque anni di carcere. Decisiva la constatazione che egli può usufruire di assistenza sanitaria continuativa ogni giorno nella casa circondariale in cui è stato trasferito di recente. In premessa, i magistrati ricordano che presupposti per legittimare il rinvio dell’esecuzione della pena per infermità fisica sono la gravita oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenza dannose, mentre il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura. A fronte di tali paletti, è possibile trarre il principio secondo cui non é sufficiente che l'infermità fisica menomi, in maniera anche rilevante, la salute del detenuto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma é necessario, invece, che l'infermità sia di tale gravita da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale, sanciscono i magistrati. Di conseguenza, se, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un minimo controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare, che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospende l'esecuzione. (Sentenza 27531 del 23 giugno 2023 della Cassazione)