Niente differimento della pena anche se può portare un miglioramento alla salute del detenuto

Possibile miglioramento di salute col ritorno alla libertà: ciò non basta per concedere al detenuto il differimento della pena

Niente differimento della pena anche se può portare un miglioramento alla salute del detenuto

Respinta definitivamente l’istanza avanzata da un uomo che, affetto da ‘epatite C’ e da altre patologie, deve scontare oltre cinque anni di carcere. Decisiva la constatazione che egli può usufruire di assistenza sanitaria continuativa ogni giorno nella casa circondariale in cui è stato trasferito di recente. In premessa, i magistrati ricordano che presupposti per legittimare il rinvio dellesecuzione della pena per infermità fisica sono la gravita oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenza dannose, mentre il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura. A fronte di tali paletti, è possibile trarre il principio secondo cui non é sufficiente che l'infermità fisica menomi, in maniera anche rilevante, la salute del detenuto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma é necessario, invece, che l'infermità sia di tale gravita da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale, sanciscono i magistrati. Di conseguenza, se, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un minimo controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare, che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospende l'esecuzione. (Sentenza 27531 del 23 giugno 2023 della Cassazione)

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