Niente disturbo della quiete pubblica a fronte dei comportamenti inurbani che una donna tiene nei confronti degli inquilini del piano di sotto

Il reato di disturbo della quiete pubblica è integrato da molestie o disturbi che avvengano in un luogo pubblico o aperto al pubblico. Invece, le abitazioni della donna e delle persone offese sono luoghi privati, poiché in un palazzo possono considerarsi aperti al pubblico l'androne o le scale condominiali ma non le singole unità abitative

Niente disturbo della quiete pubblica a fronte dei comportamenti inurbani che una donna tiene nei confronti degli inquilini del piano di sotto

Escluso il reato di disturbo della quiete pubblica per i comportamenti fastidiosi tenuti da una signora ai danni delle persone che vivono nell’appartamento del piano di sotto. Alla donna era stato contestato di avere, dalla propria soprastante abitazione, recato molestia e disturbo, per biasimevoli motivi, agli occupanti l'abitazione sita al piano inferiore dello stabile, e di averlo fatto anche di notte, con rumori persistenti e continui, indossando zoccoli, colpendo il pavimento con attrezzi vari, tenendo accesa la televisione ad alto volume, urlando improperi, spegnendo l'interruttore dell'antenna centralizzata sita nel proprio appartamento. I giudici hanno però osservato che il reato di disturbo della quiete pubblica è integrato da molestie o disturbi che avvengano in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono. Invece, gli atti contestati alla donna non sono stati compiuti tramite telefono, né sono stati usati strumenti parificabili di comunicazione, mentre le abitazioni della donna e delle persone offese sono luoghi privati, poiché in un palazzo possono considerarsi aperti al pubblico l'androne o le scale condominiali ma non le singole unità abitative. (Sentenza 13997 del 3 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

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