Niente multa per eccesso di velocità se lo ‘speed scout’ è stato utilizzato in assenza di preventiva segnalazione agli automobilisti
I giudici ricordano che il Codice della strada prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili

Nullo il verbale con cui è stato sanzionato l’automobilista beccato a violare il limite di velocità se l’utilizzo del dispositivo di controllo ‘speed scout’ è avvenuto in assenza di preventiva segnalazione. Nel caso preso in esame dai giudici l’automobilista è stato sanzionato per avere viaggiato alla velocità netta – accertata grazie allo ‘Speed scout’ – di 98 chilometri orari in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era, invece, di 50 chilometri orari. Per i giudici, però, nonostante il dato relativo alla velocità del veicolo, va ritenuta illegittima la sanzione amministrativa a causa della acclarata violazione dell’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, costituita, nello specifico, dal cosiddetto ‘scout speed’, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici nel novembre del 2012. A questo proposito, i giudici ricordano che il Codice della strada prevede che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili e aggiungono che l’obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, indicato dal Codice della strada, va riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e che le modalità di impiego, stabilite con un decreto ministeriale dell’agosto del 2007, non possono derogare la prescrizione di una fonte normativa avente rango legislativo, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata. I giudici precisano poi che sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda che gli strumenti di rilevazione siano fissi o in movimento, perché la segnalazione è finalizzata in entrambi i casi a preavvertire gli automobilisti del possibile accertamento, per orientarne la condotta di guida. (Ordinanza 2384 del 26 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)