Niente ristrutturazione dei debiti se il sovraindebitamento deriva da colpa grave
Non può essere tutelato chi ha assunto l’obbligazione essendo pienamente consapevole di non poterla restituire

Stop all’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode. In questa ottica, comunque, la valutazione dell’assenza di colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell’erogazione degli importi finanziati, atteso che i requisiti della meritevolezza e del merito creditizio operano su piani distinti e separati. In particolare, mentre la meritevolezza (ridimensionata alle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode) attiene alla condotta del debitore ed è un presupposto di ammissibilità della procedura, al contrario il merito creditizio attiene al comportamento del creditore ed incide sulla possibilità per quest’ultimo di sollevare eventuali contestazioni o reclami avverso l’omologa. In altre parole, dalla violazione delle regole del merito creditizio non discende alcuna ricaduta in punto di meritevolezza del debitore ma solo delle preclusioni per il creditore che intenda opporsi all’omologa. Dunque, il comportamento del finanziatore che in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito abbia concesso prestiti senza compiere le indagini necessarie non costituisce un’esimente per il debitore, la cui condotta deve pur sempre essere delibata dal giudice sotto il profilo della meritevolezza. I giudici aggiungono poi che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che essa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e cioè in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso al momento dell’assunzione delle proprie obbligazioni, e, più a monte, che il consumatore, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, avrebbe potuto ragionevolmente sostenerle. (Decreto del 13 settembre 2023 del Tribunale di Ascoli Piceno)