Nominativo non inserito nell’elenco telefonico: avvocato risarcito dalla società
Responsabile la società per il danno subito dal professionista - un avvocato, nel caso specifico - a seguito del mancato inserimento dei suoi dati negli elenchi telefonici della provincia

Ciò alla luce del principio secondo cui il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del professionista, si configura come perdita di chance, atteso che esso consiste nella perdita (non già di un vantaggio economico ma) della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che esso sia provato in termini di possibilità (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa. Per fare chiarezza, poi, i giudici precisano che in caso di mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico dei dati del professionista legale rileva (non tanto la possibilità di continuare ad essere contattati da clienti già acquisiti, quanto) il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della perdita può essere pretesa, se non in termini di possibilità e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa. E il danno da mancata acquisizione di clientela, costituendo una forma di danno da perdita di chance, si distingue, precisano i giudici, dal danno da contrazione di fatturato che rientra nelle fattispecie del danno emergente e del lucro cessante. Infine, il danno da perdita di chance è suscettibile di liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato ad una attività professionale o commerciale, sempre che di esso sia data prova in termini di apprezzabilità, serietà e consistenza. E detta liquidazione non è esclusa dalla assenza di documentazione probatoria fiscale dalla quale desumere la contrazione reddituale (che, se presente, sicuramente può incedere sulla materiale quantificazione dello stesso ma, nondimeno, non può escluderne la sussistenza). (Ordinanza 27633 del 29 settembre 2023 della Cassazione)