Non basta la presenza della disconnessione sulla strada per il risarcimento del motociclista caduto
Nessun addebito nei confronti del Comune, poiché l’avvallamento era presenta ma non era pericoloso per gli utenti della strada

Niente risarcimento al motociclista finito a terra a causa di un avvallamento se si appura che, come sostenuto dal Comune finito sotto accusa, la disconnessione del manto stradale era sì presente ma non era tale da creare problemi agli utenti della strada. Respinta, nel caso preso in esame dai giudici, la tesi, portata avanti dalla persona danneggiata, secondo cui il Comune, avendo la custodia del manto stradale, avrebbe dovuto curarne la manutenzione e segnalare agli utenti della strada, come prescritto dal Codice della strada, la presenza della disconnessione. Inutile anche la sottolineatura, da parte della persona danneggiata, in merito al fatto di non essere stato disattento, essendo stato appurato che in quella occasione non marciava a velocità elevata col proprio motociclo. Per i giudici, però, decisivo è il richiamo al principio secondo cui la prova in relazione al nesso causale tra il luogo e l’evento dannoso risiede, in questo caso specifico, non nella presenza della buca, ma nel collegamento eziologico fra la buca ed il danno subito dal motociclista, ma, osservano i giudici, la prova di tale nesso è stata esclusa, a fronte della non pericolosità della disconnessione del manto stradale. (Ordinanza 33376 dell’11 novembre 2022 della Corte di Cassazione)