Nonni in soccorso se i genitori non hanno mezzi sufficienti per mantenere i figli
Se i genitori non hanno mezzi sufficienti, i nonni, innanzitutto, sono tenuti a fornire loro i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli

In linea generale, comunque, l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti, cominciando dai nonni, di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi. Dunque, per ravvisare l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che essi siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto ad una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi, e, nel contempo, che l’altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali. Ragionando in questa ottica, poi, i giudici aggiungono, analizzando il caso loro sottoposto, che è necessario accertare non tanto che un genitore abbia compiuto, vanamente, svariati tentativi per cercare di ottenere il mantenimento da parte del coniuge separato ma, piuttosto, che anche l’altro genitore non abbia mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento della prole. Inoltre, è obbligo del genitore, prima di sollecitare l’adempimento dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, provvedere in proprio ad affrontare la situazione, vuoi agendo in giudizio nei confronti del coniuge separato perché faccia fronte ai propri obblighi di mantenimento della prole, vuoi sfruttando la propria capacità di lavoro e tutte le occasioni di ottenere risorse economiche a tal fine, quali, in presenza delle necessarie condizioni, i contributi messi a disposizione dallo Stato in favore dei propri cittadini. (Ordinanza 28446 del 12 ottobre 2023 della Cassazione)