Obbligazioni di valore e liquidazione del danno: vanno computati gli interessi sulle somme versate a titolo di acconto
Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato

Chiarimenti importanti in tema di liquidazione del danno nelle obbligazioni di valore. I giudici, chiamati a prendere in esame il contenzioso concernente l’istanza risarcitoria avanzata dalla vittima di un incidente stradale, precisano che il danno da fatto illecito forma l’oggetto d’una obbligazione di valore, cioè d’un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro né è monetizzabile con un criterio oggettivo. Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato. E nel caso in cui il risarcimento avvenga tramite il pagamento di acconti, seguito poi dalla liquidazione definitiva del danno, se, come nel caso preso in esame, si omette il computo degli interessi sulla somma versata a titolo di acconto, e cioè dalla data del sinistro fino al pagamento dell’acconto, non si riproduce la condizione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato. I giudici ribadiscono poi la necessità dell’applicazione del principio secondo cui il computo degli interessi debba essere svolto anche sulla somma versata a titolo di acconto. In sostanza, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; detraendo l’acconto dal credito; calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. (Ordinanza 832 del 13 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)