Obbligazioni nei confronti dell’aggiudicatario del bene oggetto di vendita forzata: ne risponde sempre il curatore fallimentare
Configurabile un obbligo di diligenza e di buonafede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato

Il curatore fallimentare risponde delle proprie obbligazioni nei confronti dell’aggiudicatario del bene oggetto di vendita forzata - obbligazioni che includono anche la consegna del bene - pure nel caso in cui egli abbia delegato ad altro soggetto la funzione di custodia dell’immobile rientrante nell’attivo fallimentare. Di conseguenza, sul curatore fallimentare incombe la prova della non imputabilità a sé (o ai suoi ausiliari) dell’inadempimento di tale obbligazione. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali aggiungono che nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto traslativo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita, con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, come, tra l’altro, l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo ius ad rem (pur condizionato al versamento del prezzo) che l'aggiudicatario acquista all'esito dell'iter esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buonafede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni, per inadeguata custodia del bene posto in vendita. (Ordinanza 11976 del 5 maggio 2023 della Cassazione)