Odissea ferroviaria: risarcito il danno esistenziale subito dalla passeggera
Società ferroviaria colpevole per l’odissea vissuta da una viaggiatrice, rimasta ‘bloccata’ e senza alcuna assistenza, assieme a centinaia di passeggeri, in un treno fermo in mezzo alla neve

Riconosciuta, nel caso specifico, la legittimità dell’istanza risarcitoria avanzata da una donna e poggiata sull’inadempimento attribuito a ‘Trenitalia spa’ per il grave disservizio verificatosi in occasione del viaggio effettuato, nei primi giorni di febbraio del 2012, da un treno regionale sulla tratta Roma-Cassino. A fronte dei dettagli della vicenda, i giudici ritengono sacrosanta la condanna della società ferroviaria al pagamento della somma di 5 euro e 25 centesimi a titolo di indennizzo da ritardo e della somma di 400 euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale. Decisiva la constatazione della oggettività del ritardo, di quasi ventiquattro ore, e della omissione di ogni adeguata assistenza. A inchiodare la società anche il fatto che i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente - al di là, quindi, di pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative - la situazione, tanto da dover indurre la società a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza, e ciò, dunque, pur non potendo cancellare la tratta di quel giorno. (Ordinanza 28244 del 9 ottobre 2023 della Cassazione)