Omessa verifica in merito alla libertà e alla disponibilità del bene immobile: colpevole il notaio

Il notaio che risulta responsabile del mancato accertamento di un’ipoteca sull'immobile oggetto di compravendita può essere condannato a risarcire il danno subito dall'acquirente

Omessa verifica in merito alla libertà e alla disponibilità del bene immobile: colpevole il notaio

La preventiva verifica, da parte del notaio, della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché l'informativa del cliente sul suo esito e, nell'ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell'atto, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale. L'inosservanza di tali obblighi genera responsabilità civile per inadempimento del contratto d'opera professionale. Di conseguenza, il notaio che risulta responsabile del mancato accertamento di un’ipoteca sull'immobile oggetto di compravendita può essere condannato a risarcire il danno subito dall'acquirente allorché l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, come, ad esempio, la richiesta di pagamento da parte del creditore ipotecario del venditore fallito e l'eseguito pignoramento del bene acquistato dal terzo. E la possibilità che, per qualunque remota ragione, le conseguenze pregiudizievoli possano poi non verificarsi, e che conseguentemente insorga l'esigenza di un riequilibrio delle posizioni mediante i rimedi che l'ordinamento appresta, non vale a giustificare una soluzione che si risolva in un diniego di tutela a favore del soggetto in buonafede, in difetto di quella tutela esposto addirittura al rischio della perdita del bene acquistato. (Ordinanza 14446 del 24 maggio 2023 della Corte di Cassazione)  

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