Omicidio: presunzione di sofferenza morale per genitori, coniuge, figli e fratelli della vittima
Ciò comporta che grava sul soggetto ritenuto responsabile della morte l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza il decesso della persona non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta ai suoi familiari

In linea generale, comunque, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite. In questa ottica, cioè in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, è necessario verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. Infine, va tenuto presente che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non può ritenersi rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo può essere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralità del rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue, non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a prendere in esame alcune istanze mirate ad ottenere la condanna della Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei danni arrecati in conseguenza dell’eccidio di cui, tra il 16 e il 21 novembre 1943, si resero responsabili i soldati tedeschi nella frazione di Pietransieri nel Comune di Roccaraso. (Sentenza 27658 del 29 settembre 2023 della Cassazione)