Omologazione del ‘piano del consumatore’: si devono tenere presenti ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei creditori

La sola finalità della ristrutturazione, da intendere in guisa di rimodulazione o modificazione di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatori non è bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, coniugarsi con la finalità della soddisfazione dei creditori In sede di omologazione del ‘piano del consumatore’ vi è l’onere di riscontrare la sussistenza nel piano di entrambi i requisiti, cioè della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei creditori.

Omologazione del ‘piano del consumatore’: si devono tenere presenti ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei creditori

Questo il paletto fissato dai giudici, chiamati a pronunciarsi sulla sorte di un ‘piano del consumatore’ non omologato in ragione della esiguità della percentuale di soddisfazione prevista per i creditori chirografari. I giudici precisano che il ‘piano del consumatore’ è dotato di una precisa e tipica connotazione causale, in quanto deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei crediti. Di conseguenza, la sola finalità della ristrutturazione – da intendere in guisa di rimodulazione o modificazione di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori dei consumatori – non è bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, coniugarsi con la finalità della soddisfazione dei creditori. In sede di omologazione, dunque, vi è l’onere di riscontrare la sussistenza nel piano di entrambi i requisiti, cioè della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei creditori. (Ordinanza 28013 del 27 settembre 2022 della Corte di Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...