Ordine di bonifico pervenuto tramite canali inusuali

In quale misura può essere ritenuto responsabile l'Istituto di credito?

Ordine di bonifico pervenuto tramite canali inusuali

Nei confronti del cliente la responsabilità della banca, colpevole di aver eseguito un ordine di bonifico pervenuto tramite canali inusuali, non può essere esclusa con riguardo al solo riscontro della conformità della firma allo specimen, atteso che, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, in presenza di circostanze del caso concreto che suggeriscano ulteriori controlli, l’omissione di queste verifiche integra colpa ed è quindi ostativa alla configurabilità di una situazione di apparenza giustificativa di un esonero da detta responsabilità. Questo il paletto fissato dai giudici, che hanno accertato la responsabilità di un istituto di credito per avere eseguito quattro bonifici, tra luglio e agosto 2006, nonostante le difformità, ravvisabili ictu oculi, delle firme riportate sugli ordini di bonifico rispetto allo specimen in possesso della banca. Difficile attribuire una corresponsabilità del cliente se, come nel caso preso in esame dai giudici, emerge che il diligente controllo del personale della banca è completamente mancato. Questo dettaglio pone in secondo piano il fatto che il cliente ha portato a conoscenza di terzi il proprio ‘codice’ utilizzato per eseguire i bonifici. (Ordinanza 25712 del 4 settembre 2023 della Cassazione)

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