Padre non punibile se per tre mesi versa all’ex moglie solo metà mantenimento per i figli
A salvarlo è la constatazione che egli aveva versato importi straordinari ed aggiuntivi non esigui in altri cinque mesi. Questo dettaglio è fondamentale, secondo i giudici, per ritenere palese la non gravità dei fatti oggetto della vicenda giudiziaria

Esclusa, in premessa, l’impossibilità di adempiere dell’uomo, ossia la sua incapacità di affrontare le spese impostegli in sede di divorzio. Ciò perché l’allegata contrazione dei suoi guadagni è valutata come irrilevante quale valida giustificazione anche rispetto all’accertato parziale inadempimento per tre sole mensilità. A salvare l’uomo è però il riconoscimento della non particolare gravità della condotta da lui tenuta. In questa ottica, difatti, i magistrati pongono in evidenza l’occasionalità dell’inadempimento, limitato ai soli mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015, e la sua parzialità, essendo stato versato un importo di 400 euro a fronte di quello stabilito di 800 euro. E in questa ottica assume rilievo, poi, anche l’ulteriore accertamento secondo cui l’uomo aveva versato importi straordinari ed aggiuntivi non esigui nei mesi di giugno, settembre, ottobre, novembre 2013 e giugno 2014. A fronte di un notevolissimo ridimensionamento dei fatti, va ravvisata, secondo i magistrati, la causa di non punibilità, poiché, in ragione della occasionalità degli inadempimenti, può escludersi l’abitualità della condotta, non risultando a carico dell’uomo neppure precedenti penali. (Sentenza 29139 del 5 luglio 2023 della Cassazione)