Passivo composito: niente ‘piano del consumatore’ per il debitore
La normativa definisce consumatore colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale svolta, e quindi l’obbligazione, laddove sia assunta o sia stata assunta per uno scopo inerente all’attività d’impresa, avrà natura commerciale

Niente accesso al ‘piano del consumatore’ se il debitore si trova a fronteggiare un passivo composito, derivante cioè in parte dalla sua precedente attività d’impresa. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali ritengono indiscutibile, in materia di ristrutturazione di debiti, che il debitore non possa, a fronte di un passivo derivante in parte anche da una pregressa attività imprenditoriale, accedere al piano di ristrutturazione del consumatore previsto dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’. Ciò perché la normativa definisce consumatore colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale svolta, e quindi l’obbligazione, laddove sia assunta o sia stata assunta per uno scopo inerente all’attività d’impresa, avrà natura commerciale. In sostanza, l’obbligazione sorta con tale connotazione non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l’impresa, il commercio o la professione, in quanto lo scopo o la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si sono definitivamente cristallizzati al momento stesso dell’insorgenza del debito. (Sentenza del 16 giugno 2023 della Corte d’appello di Bologna)