Patente sospesa anche se l’ebbrezza alla guida è valutata come non punibile

Non punibile l’automobilista ebbro alla guida, poiché l’episodio è ritenuto non grave. Deciderà, però, il Prefetto per l’applicazione della sospensione della patente

Patente sospesa anche se l’ebbrezza alla guida è valutata come non punibile

I Giudici sono stati chiamati a prendere in esame il caso relativo ad un automobilista finito sotto accusa per avere guidato in stato di ebbrezza e però ritenuto non punibile a fronte della non particolare gravità dell’episodio. Allo stesso tempo, però, in Tribunale viene applicata nei confronti dell’automobilista la pena accessoria della sospensione della patente di guida per due anni. Su quest’ultimo punto si sofferma in Cassazione l’avvocato che difende l’automobilista. Nello specifico, il legale contesta l’applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida a fronte della assoluzione del suo cliente, assoluzione dovuta, come detto, alla riconosciuta particolare tenuità del fatto. A questa visione i magistrati ribattono richiamando il principio secondo cui in caso di riconoscimento della causa di non punibilità, restano applicabili le sanzioni accessorie, inclusa la sospensione della patente di guida, ma la relativa competenza spetta al Prefetto e non al giudice penale. Per maggiore chiarezza e per fare riferimento alla vicenda oggetto del processo, i magistrati precisano che in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. Ciò significa che quando manca una pronunzia di condanna ovvero di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica. Non a caso, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si applica in tutti i casi in cui vi sia accertamento del fatto. Tirando le somme, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente  consegue all’accertamento del reato e quindi non risulta affatto irrazionale la scelta legislativa di mantenere la sanzione accessoria ove l’illecito di guida in stato di ebbrezza sia stato comunque accertato. Ciò alla luce della ratio ispiratrice della norma, volta, precisano i giudici, ad evitare condotte di guida altamente pericolose, finalità perseguibile soltanto attraverso un intervento sul titolo abilitante alla guida e non certamente attraverso la mera privazione del veicolo. (Sentenza 25820 del 15 giugno 2023 della Cassazione)

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