Patente sospesa: multa all’automobilista anche se la circolazione abusiva si realizza nel periodo di ritiro del titolo di guida
La guida successiva al materiale ritiro della patente, ancorché precedente l’adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell’autorità amministrativa, configurai la violazione prevista dal ‘Codice della strada’

Con specifico riguardo alla violazione compiuta dall’automobilista che, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida concessogli ma in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del Prefetto, le relative sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie si applicano non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all’adozione formale del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo di ritiro della patente da parte degli agenti accertatori (e prima dell’adozione formale di detto provvedimento prefettizio), preordinato all’irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l’efficacia. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali hanno valorizzato la ratio del precetto normativo e la finalità tutelata dal legislatore, pur in presenza di un dato formale riferito alla circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente, che non menziona in maniera specifica la necessità dell’adozione preventiva di un provvedimento formale prefettizio che disponga la misura sospensiva. (Ordinanza 22756 del 27 luglio 2023 della Cassazione)