Pensile si stacca dal muro, cade a terra e provoca la rottura di alcuni regali di nozze: accertamento tecnico per definire il danno e il conseguente risarcimento
Sul quantum del ristoro economico non ci si può limitare, difatti, a conteggiare il solo costo del pensile e a sostenere che sia difficile calcolare il danno relativo alla perdita di alcuni regali di nozze

Pensile si stacca dal muro e finisce a terra, portando con sé e distruggendo alcuni regali di nozze. Legittima la pretesa risarcitoria avanzata dal privato nei confronti del commerciante che non solo gli aveva venduto il pensile ma aveva anche provveduto alla relativa installazione Sul quantum del ristoro economico, però, non ci si può limitare a conteggiare il solo costo del pensile, sostenendo che, pur essendo accertata l’esistenza del danno, non sia possibile stabilirne l’ammontare. Su questo fronte i giudici precisano che la lista dei regali di nozze andati distrutti va approfondita. Ciò perché il risarcimento è stato richiesto per la perdita di beni acquistati anni prima sia rispetto al fatto illecito, che rispetto al momento in cui deve procedersi alla liquidazione, e quindi i dati ricavabili dai listini necessitano di un adeguamento in considerazione sia del tempo intercorso che delle condizioni di conservazione dei beni al momento del fatto dannoso, esigendo l’impiego di valutazioni, di nozioni di comune conoscenza o, più probabilmente, di carattere tecnico mediante il ricorso ad una consulenza tecnica. (Ordinanza 4861 del 16 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)