Per il superamento della soglia di indebitamento rilevano i debiti sorti anteriormente alla data di fallimento

Questo riferimento vale anche se i debiti sono stati accertati, in realtà, in epoca successiva alla data del fallimento

Per il superamento della soglia di indebitamento rilevano i debiti sorti anteriormente alla data di fallimento

Chiarimenti importanti sui requisiti di fallibilità dell’azienda, con riferimento, in particolare, al superamento della soglia di indebitamento. Su questo fronte i giudici chiariscono che ai fini della verifica del superamento della soglia di indebitamento, come prevista dalla legge fallimentare, rilevano, in sostanza, i debiti sorti anteriormente alla data di fallimento, anche se accertati in epoca successiva a tale data. Nel caso specifico preso in esame i giudici sono stati chiamati a prendere posizione sulla verifica della sussistenza del requisito di fallibilità costituito da un indebitamento complessivo pari almeno a 500.000 euro. I giudici ribadiscono che l’ammontare dei debiti della società, in fase di verifica dei requisiti di fallibilità, deve essere valutato con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, e in questa ottica rilevano i debiti sorti anteriormente alla data di fallimento, anche se accertati successivamente a tale data. Di conseguenza, laddove il Tribunale si pronunci in sede di reclamo promosso dalla società debitrice avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, esso non deve considerare i soli debiti risultati dagli atti dell’istruttoria prefallimentare, ben potendo, invece, tenere conto anche dei debiti risultanti dalla relazione del curatore ed emersi in sede di verifica dello stato passivo. (Ordinanza 29472 del 10 ottobre 2022 della Corte di Cassazione)

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