Per ragioni di lavoro parcheggia la bici sulla pubblica via: condanna più severa per il ladro che ha portato via il velocipede
Anche ragioni di convenienza possano essere idonee a configurare il requisito previsto per il riconoscimento della esposizione alla pubblica fede, in quanto i ritmi della vita quotidiana possono integrare la necessità dell’esposizione

Impossibile non riconoscere l’aggravante della esposizione per necessità alla pubblica fede laddove si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via. I giudici precisano che il velocipede deve intendersi esposto, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore lo parcheggi per una sosta anche prolungata, purché temporanea, a ridosso del proprio esercizio commerciale, allorché l’esposizione non sia determinata da ragioni di mera comodità o di mera trascuratezza. Condanna più severa, quindi, nel caso preso in esame dai giudici, per l’uomo che ha rubato una bicicletta che era stata posteggiata dalla proprietaria all’esterno della pizzeria dove ella stava svolgendo le proprie mansioni lavorative. Quest’ultimo dettaglio è fondamentale poiché consente, secondo i giudici, di escludere che la bicicletta fosse in sosta sulla pubblica via per mera comodità. Al contrario, si è appurato che l’esposizione della bicicletta era connessa ad una esigenza lavorativa e agli orari dell’esercizio commerciale, e, aggiungono i giudici, si deve ritenere che anche ragioni di convenienza possano essere idonee a configurare il requisito previsto per il riconoscimento della esposizione alla pubblica fede, in quanto i ritmi della vita quotidiana possono integrare la necessità dell’esposizione, come è per la ragione lavorativa in esame. (Sentenza 35997 del 23 settembre 2022 della Corte di Cassazione)