Persona deceduta dopo essere stata investita da una ‘auto pirata’: risarcito ai familiari anche la sofferenza patita dal loro congiunto per l’orrore della morte
I giudici annotano che la vittima dell’incidente era rimasta, in seguito alle lesioni patite, invalida temporaneamente per tutto il periodo del ricovero ospedaliero e sino alla morte, sebbene in uno stato di sostanziale incoscienza

In tema di danno non patrimoniale risarcibile, iure haereditatis, in caso di morte causata da un illecito, la classificazione che distingue tra varie voci di danno (danno biologico terminale, danno morale terminale, danno catastrofale o catastrofico, danno da lucida agonia) risponde ad una esigenza meramente descrittiva e non viene a configurare delle categorie giuridiche. Ciò che rileva è, invece, la reale fenomenologia del pregiudizio ed è sotto tale profilo che, pur nell'unitarietà della liquidazione del danno non patrimoniale, si diversificano le conseguenze dannose risarcibili, le quali, dunque, se effettivamente sussistenti, sono tutte da riconoscere, senza che si verifichi una duplicazione risarcitoria destinata a produrre un ingiusto arricchimento per la parte danneggiata. Questi i chiarimenti forniti dai giudici, chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria presentata dai familiari di un uomo deceduto a causa delle ferite mortali riportate per l’investimento, sulle strisce pedonali, subito ad opera di un’autovettura condotta da soggetto datosi alla fuga e rimasto non identificato, e a fare attenzione, in particolare, al danno da sofferenza interiore per l’orrore della morte subito dalla persona deceduta. Su questo fronte i giudici annotano che la vittima dell’incidente era rimasta, in seguito alle lesioni patite, invalida temporaneamente per tutto il periodo del ricovero ospedaliero e sino alla morte, sebbene in uno stato di sostanziale incoscienza, e, quindi, aggiungono che è palese il diritto dei familiari della persona deceduta ad ottenere il risarcimento, iure haereditatis, del cosiddetto danno biologico terminale patito dal loro congiunto. (Ordinanza 4998 del 16 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)