Piccola disconnessione del tappetino bituminoso della strada: niente risarcimento per il proprietario del veicolo danneggiato

Nessun addebito a carico del Comune come ente proprietario della strada. Rilevante, secondo i giudici, la visibilità del piccolo avvallamento

Piccola disconnessione del tappetino bituminoso della strada: niente risarcimento per il proprietario del veicolo danneggiato

Se la vettura rimane danneggiata a causa di una piccola mancanza nel tappetino bituminoso della strada, il proprietario non ha diritto ad alcun risarcimento. Impossibile, secondo i giudici, parlare di vera e propria buca. Nessun addebito, quindi, per l’ente proprietario della strada, anche perché si è appurato che il conducente ha tenuto una condotta imprudente, essendo la disconnessione ben visibile alla luce dei fari del veicolo. Inutile l’azione giudiziaria proposta dal proprietario del veicolo. Inutile il richiamo al principio secondo cui il danneggiato che agisca per il riconoscimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche della prevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare una situazione di pericolo occulto. Inutile, infine, l’affermare che indipendentemente da qualsivoglia valutazione circa la visibilità o meno dell’ostacolo, e circa la sua entità, il fatto che l’ostacolo abbia comunque determinato il danno e che il custode non abbia fatto alcunché per evitarlo basta a porre sotto accusa il custode stesso, cioè il Comune, in questo caso. Per i giudici, invece, nessun addebito è possibile nei confronti del Comune. Ciò soprattutto per una ragione: quella incontrata dalla vettura era una semplice disconnessione o irregolarità del fondo stradale, tale da non poter arrecare alcun danno al veicolo. Logico, quindi, il convincimento dell’assenza di un nesso causale tra la cosa in custodia – la strada comunale – ed il lamentato danno al veicolo. Senza dimenticare, poi, la configurabilità del caso fortuito a fronte della condotta imprudente» tenuta dall’uomo alla guida della vettura. (Ordinanza 35032 del 29 novembre 2022 della Corte di Cassazione)

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