Pignoramento inefficace se manca la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo
L’avvenuta proposizione dell’opposizione alla procedura esecutiva da parte dei debitori non vale, a sanare il vizio dell’inefficacia del pignoramento

La mancata notifica – ai debitori e ai terzi pignorati – dell’avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento determina l’inefficacia del pignoramento stesso con conseguente estinzione della procedura. E in questa ottica l’avvenuta proposizione dell’opposizione alla procedura esecutiva da parte dei debitori non vale, chiariscono i giudici, a sanare il vizio dell’inefficacia del pignoramento in conseguenza della mancata notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo. Inutile, nel caso preso in esame dai giudizi, il reclamo proposto dal creditore avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’espropriazione mobiliare presso terzi ha dichiarato estinto il processo per il mancato deposito, entro la data dell’udienza indicata in citazione, dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo. I giudici sottolineano che l’oggetto dell’avviso è costituito unicamente dall’indicazione dell’iscrizione a ruolo del pignoramento e del numero di ruolo della procedura, e quindi non è necessario che venga altresì indicata l’udienza effettiva. La norma ha poi unicamente lo scopo di rendere edotti i destinatari dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e nulla più, giacché in passato non era infrequente la notifica di pignoramenti che poi – per varie ragioni – non venivano iscritti a ruolo e a cui, dunque, non seguivano provvedimenti di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione, lasciando il debitore ed il terzo esecutato nell’incertezza sulle sorti del vincolo. Con la notifica dell’avviso, quindi, il debitore e il terzo sono posti nelle condizioni di sapere che la citazione è stata portata all’attenzione del giudice dell’esecuzione. Se interessati a conoscere le sorti del processo o a sottoporre al Tribunale le loro ragioni, sarà loro onere – come avviene di regola, anche al di fuori del processo esecutivo – informarsi degli sviluppi del procedimento. (Sentenza del 3 febbraio 2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto)