Pignoramento mobiliare: i mezzi di difesa a disposizione del soggetto terzo proprietario dei beni pignorati
Possibile proporre - prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione - l’opposizione di terzo, allo scopo di paralizzare l’azione esecutiva, nonché, dopo la vendita, l’opposizione tardiva finalizzata alla ripetizione della somma ricavata
In materia di pignoramento mobiliare, il soggetto terzo che assuma di essere proprietario dei beni pignorati può proporre - prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione - l’opposizione di terzo, allo scopo di paralizzare l’azione esecutiva, nonché, dopo la vendita, l’opposizione tardiva finalizzata alla ripetizione della somma ricavata. Nel caso in cui sia stata però disposta l’assegnazione in favore del creditore, occorre distinguere se questi abbia acquisito il possesso dei beni in buonafede o in malafede. Nel primo caso, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile, il terzo può solo agire per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l’assegnazione, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Nel secondo caso, sempre alla luce di quanto previsto dal Codice Civile, il terzo può proporre un’azione petitoria senza limitazioni temporali (salva l’eventuale prescrizione acquisitiva in favore dell’assegnatario). Infine, a prescindere dalla condizione soggettiva di buonafede o malafede dell’assegnatario, il terzo può anche proporre l’opposizione tardiva dinanzi al giudice dell’esecuzione, allo scopo di far valere i propri diritti sulla somma ricavata, nella sola ipotesi in cui l’esecuzione mobiliare - dopo l’assegnazione stessa - sia ancora pendente, occorrendo procedersi alla distribuzione tra i creditori concorrenti. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di malafede per i danni cagionati al terzo proprietario e per le spese che questi ha dovuto affrontare, a causa dell’esecuzione. (Ordinanza 13362 del 16 maggio 2023 della Cassazione)