Pignoramento presso terzi: adempimenti di notifica entro la data di udienza indicata nell’atto
Eventuali inadempimenti da parte del creditore non possono essere sanati con la costituzione in giudizio del debitore esecutato ovvero con la proposizione di un’opposizione

Per dare solidità al pignoramento presso terzi è fondamentale per il creditore provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in merito alla notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (con indicazione del numero di ruolo della procedura) e al deposito dell’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro la data di udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. Proprio alla luce di questa prospettiva, i giudici hanno dichiarato l’improcedibilità di un pignoramento, precisando, innanzitutto, che tutti gli adempimenti imposti dalla normativa in materia di notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo devono essere assolti dal creditore procedente entro la data di udienza indicata nella citazione. Gli adempimenti previsti riguardano sia il corretto perfezionamento dell’iter notificatorio dell’avviso che il deposito degli atti che lo dimostrino, e l’iter notificatorio deve perfezionarsi entro la data di udienza indicata nella citazione. E l’atto di avviso deve essere concretamente portato a conoscenza del debitore e del terzo entro detta data, non essendo sufficiente che il creditore procedente lo abbia meramente spedito entro la data di udienza. I giudici precisano poi che gli eventuali inadempimenti non possono essere sanati con la costituzione in giudizio del debitore esecutato ovvero con la proposizione di un’opposizione. (Decreto del 7 gennaio 2023 del Tribunale di Caltanissetta)