Piogge forti e villa allagata: l’inadeguato sistema di drenaggio inchioda il Comune

Custode della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l’effettivo potere materiale o fisico e, quindi, l’imputazione di responsabilità muove proprio dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una cosa, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti effettivamente i poteri di vigilanza può evitare

Piogge forti e villa allagata: l’inadeguato sistema di drenaggio inchioda il Comune

Comune colpevole e obbligato a risarcire il privato cittadino che si è ritrovato la propria villa allagata, per ben due volte nel corso dello stesso anno, in occasione di abbondanti precipitazioni meteoriche. A inchiodare l’ente locale è la constatazione, effettuata da un tecnico, che i fenomeni di allagamento sono risultati riconducibili all’inadeguatezza del sistema di drenaggio urbano ad intercettare e smaltire, nel tratto stradale dove è ubicatala villa, le acque di scorrimento superficiale, di provenienza meteorica, attraverso il collettore fognario. Impossibile non sanzionare il Comune, poiché, ribadiscono i giudici, è prevista, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento dannoso. Custode della cosa è, aggiungono i giudici, il soggetto che su di essa eserciti l’effettivo potere materiale o fisico e, quindi, l’imputazione di responsabilità muove proprio dalla considerazione che la produzione di un evento pregiudizievole oggettivamente riconducibile ad una cosa, in quanto espressione delle sue potenzialità dannose, è fatto che solo chi sulla cosa medesima eserciti effettivamente i poteri di vigilanza può evitare, con l’adozione delle misure idonee a neutralizzare le suddette potenzialità, sicché, laddove l’evento si verifichi, può presumersi che tali poteri di vigilanza non siano stati diligentemente esercitati. (Ordinanza del 12 aprile del Tribunale di Palermo)  

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