Possibile catalogare come non grave la detenzione di 50 grammi di hashish
Il dato quantitativo non è decisivo se, al contempo, non vi sono certezze né sul numero di clienti dello spacciatore né sul fatto che quest’ultimo sia inserito in un gruppo organizzato

Detenzione di hashish a fini di spaccio: 50 grammi non bastano per parlare di condotta grave. Il dato quantitativo non è decisivo, secondo i giudici, soprattutto se non vi sono certezze né sul numero di clienti dello spacciatore né sul fatto che quest’ultimo sia inserito in un gruppo organizzato. I giudici sottolineano che l’attività di spaccio costituisce, sul piano empirico, un fenomeno composito poiché, accanto a vere e proprie forme di appalto di manovalanza per lo smercio su strada, spesso utilizzato anche dalla criminalità organizzata, lo spaccio appare riconducibile anche ad attività delinquenziale, individuale o in forma più o meno organizzata, per il procacciamento di risorse illegali o ad un’attività parallela degli utilizzatori di stupefacenti per procurarsi risorse per l’acquisto personale. Dunque, un fenomeno variegato, quello del segmento finale del circuito di commercio di stupefacenti, rispetto al quale appare riduttivo l’approccio che, per escludere la configurabilità dell’ipotesi lieve, ne valorizza la contiguità con il contesto di commercio della droga. Per i giudici questo collegamento è generico e inidoneo a definire la concreta offensività della condotta. Tirando le somme e tornando alla vicenda oggetto del processo, i magistrati ritengono non ci siano i presupposti per ritenere che l’attività di spaccio – al di là del singolo quantitativo sequestrato – avesse connotati idonei a escludere la tenuità della condotta, non essendo accertato né il numero di assuntori che si rivolgevano allo spacciatore, né un suo inserimento in un gruppo organizzato, trattandosi di una conclamata attività di spaccio svolta in maniera isolata né, tenuto conto del valore economico dello stupefacente, altri elementi di fatto denotanti disponibilità finanziarie idonee a procurarsi quantitativi apprezzabili sostanza stupefacente. (Sentenza 14228 del 4 aprile 2023 della Corte di Cassazione)