Post offensivo online in reazione a una lettera di messa in mora: è diffamazione
Impossibile ipotizzare che il post pubblicato su un social network sia stato frutto di ira, poiché esso si è concretizzato a distanza di tempo dall’arrivo della lettera di messa in mora

Reagisce online con un post offensivo alla lettera di messa in mora: inevitabile la condanna per diffamazione. Inequivocabile, difatti, il contenuto dello scritto condiviso sul web e mirato ad esporre l’autore della lettera al pubblico ludibrio. Impossibile, chiariscono i giudici, ipotizzare che il post pubblicato su un social network sia stato frutto di ira, poiché esso si è concretizzato a distanza di tempo dall’arrivo della lettera di messa in mora. Non giustificabile, di conseguenza, la rabbia del debitore che per reazione ha pubblicato su un social network uno stralcio della lettera di messa in mora fattagli recapitare dal creditore e lo ha accompagnato con un post dal contenuto offensivo e denigratorio. I giudici sottolineano non solo la valenza diffamatoria delle espressioni utilizzate online ma anche le modalità utilizzate e il contesto in cui quelle espressioni sono state divulgate. Senza dimenticare, poi, lo scopo finale della condotta, volta ad esporre la parte offesa al pubblico ludibrio. I giudici respingono anche la tesi difensiva mirata a presentare la lettera di messa in mora come una provocazione. Su questo punto i magistrati evidenziano che dalle risultanze processuali non è affatto emerso il profilo ingiusto, o quantomeno sconveniente, del contenuto della lettera inviata dal creditore. Impossibile, quindi, sostenere che quella lettera abbia provocato la sgradevole condotta del debitore. A maggior ragione, poi, tenendo presente che è stata esclusa la contiguità temporale tra l’azione del creditore e la reazione del debitore, che aveva ricevuto la lettera di messa in mora tempo addietro rispetto alla risposta diffamatoria condivisa su un social network. (Sentenza 47131 del 14 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)