Prelievo telematico abusivo dal conto corrente: banca colpevole se non fornisce la prova della riconducibilità dell’operazione alla condotta del cliente

Illogico addossare al cliente della banca l’onere della prova della diligenza nel contegno di utilizzatore del sistema informatico, laddove invece spetta all’istituto di credito provare la riconducibilità dell’operazione al cliente

Prelievo telematico abusivo dal conto corrente: banca colpevole se non fornisce la prova della riconducibilità dell’operazione alla condotta del cliente

Se il cliente della banca chiede un adeguato risarcimento per il danno subito a seguito del prelievo abusivo di denaro, in modalità telematica e da parte di ignoti, dal conto corrente a lui intestato, è l’istituto di credito indicato come responsabile - a cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere - a dover fornire la prova della riconducibilità dell'operazione alla condotta del cliente. In sostanza, in tema di responsabilità della banca, a fronte di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale della banca - rischio prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente - la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Illogico, quindi, addossare al cliente della banca l’onere della prova della diligenza nel contegno di utilizzatore del sistema informatico, laddove invece spetta all’istituto di credito provare la riconducibilità dell’operazione al cliente. (Ordinanza 13204 del 15 maggio 2023 della Corte di Cassazione)  

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