Presentazione della richiesta di fallimento: delucidazioni sulla legittimazione del pubblico ministero

Corretto estendere la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della richiesta di fallimento in tutti i casi nei quali tale organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis

Presentazione della richiesta di fallimento: delucidazioni sulla legittimazione del pubblico ministero

I giudici sottolineano che il riferimento al riscontro di tale notizia nel corso di un procedimento penale non deve essere interpretato nel senso riduttivo e meramente formalistico, non essendo necessaria la preventiva iscrizione di una notizia di reato nel registro degli indagati a carico del fallendo, ovvero di terze persone. L’ esame, da parte del pubblico ministero, dei risultati dell’indagine svolta dalla Guardia di Finanza, sia se preventivamente disposta dall'organo giurisdizionale in ordine all'esercizio del proprio potere investigativo, sia se eseguita autonomamente dal predetto corpo di polizia, e trasmessa all’ufficio di Procura, rientra pienamente nell'attività istituzionale dell’organo giurisdizionale inquirente, e, laddove gli esiti dell’indagine evidenzino la notitia decoctionis mediante la rappresentazione di esposizioni debitorie verso il Fisco astrattamente idonee a costituire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero è legittimato a esercitare l'iniziativa di richiedere il fallimento dell’imprenditore. Da ciò consegue anche che un eventuale esito favorevole all’imprenditore dei procedimenti penali, nel corso dei quali il pubblico ministero ha ravvisato la notizia, è privo di rilevanza sulla regolarità del procedimento fallimentare instaurato a seguito di tale richiesta. (Ordinanza 19156 del 6 luglio 2023 della Corte di Cassazione)

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