Presumibile lo stato d’insolvenza dell’impresa che non è in grado di portare a termini progetti che le sono stati affidati

Plausibile la richiesta di fallimento avanzata dal creditore. Rilevanti anche le risultanze del bilancio, risultanze che certificano un indebitamento superiore al patrimonio attivo

Presumibile lo stato d’insolvenza dell’impresa che non è in grado di portare a termini progetti che le sono stati affidati

Plausibile ipotizzare lo stato d’insolvenza dell’impresa se essa non sembra in grado, dal punto di vista economico, di portare a termine i progetti che le sono stati affidati. Il caso preso in esame dai giudici riguarda una società che si occupa di costruire e vendere immobili. A certificare la precaria posizione economica della società è l’acclarata circostanza che essa non solo non sembra possedere più le risorse necessarie per l’ultimazione di diversi immobili in costruzione ma, allo stesso tempo, non può più neanche accedere a finanziamenti bancari. Questi elementi costituiscono, se valutati complessivamente, un indice altamente significativo, precisano i giudici, dell’incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle obbligazioni e di continuare ad operare proficuamente sul mercato. Solida, quindi, la richiesta di dichiarazione di fallimento della società avanzata da un creditore che sostiene di dovere recuperare ben 80.000 euro a seguito di un contrato preliminare per la compravendita di un appartamento di civile abitazione in corso di costruzione in porzione di villetta bifamiliare. Logico, secondo i giudici, il ragionamento portato avanti dal creditore, il quale sostiene che lo stato d’insolvenza dell’impresa costruttrice è implicitamente ricavabile dalla impossibilità per la società di portare a termine gli immobili promessi in vendita, senza dimenticare, poi, le risultanze del bilancio, risultanze che certificano un indebitamento superiore al patrimonio attivo. (Decreto del 17 novembre 2022 della Corte d’appello di Firenze)

News più recenti

Mostra di più...