Pretesa dell’assicurato: il fatto decisivo è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza

L’assicurato ha l’onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza, che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza, e, infine, che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza

Pretesa dell’assicurato: il fatto decisivo è l’avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza

I giudici sono stati chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una richiesta di indennizzo avanzata da una società privata nei confronti di una compagnia assicurativa per i danni causati da piogge che, percolando all’interno di un capannone, avevano danneggiato i mobili custoditi. I giudici aggiungono poi che il rischio previsto nel contratto di assicurazione è, di norma, un rischio delimitato attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l’indennizzabilità ai soli danni derivanti da determinate cause (delimitazione causale del rischio), ovvero ai soli danni consistiti in determinati eventi (delimitazione oggettiva del rischio), od ancora ai soli danni sinistri che abbiano colpito determinate persone (delimitazione soggettiva del rischio). Per effetto dell’inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l’assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: i rischi inclusi; i rischi esclusi; i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all’assicurato il pagamento dell’indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad esempio, il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma la loro indennizzabilità è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l’indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). (Ordinanza 24273 del 9 agosto 2023 della Cassazione)

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