Prima il fallimento e poi la perdita del lavoro: non cessa l’obbligo di versare assegno divorzile e mantenimento
L’uomo non aveva rispettato i propri obblighi lavorativi

Prima fallisce l’azienda di cui è titolare e poi perde colpevolmente il lavoro che ha ottenuto: nessuna giustificazione per il mancato versamento all’ex moglie dell’assegno divorzile e del mantenimento per i figli.
A completare il quadro, poi, un ulteriore dettaglio: si è appurato che l’uomo circolava alla guida di macchine di lusso, mantenendo un elevato tenore di vita e, al contempo, negando il necessario peri figli. Per i giudici la linea difensiva proposta dall’uomo è assai fragile. Soprattutto perché è acclarato che l’omesso versamento di assegno divorzile e mantenimento - protratto, peraltro, per un lunghissimo periodo di tempo - non è stato dovuto a fatto incolpevole. Difatti, l’uomo ha sì subito una drastica riduzione delle proprie entrate, a causa del fallimento della propria florida impresa, ma, allo stesso tempo, è emerso che egli si è fatto licenziare dall’azienda che lo aveva assunto e ciò a causa del mancato rispetto degli obblighi lavorativi. (Sentenza 21393 del 18 maggio 2023 della Cassazione)