Procedura di concordato minore: possibile non nominare un commissario giudiziale

Il giudice può, in assenza di una specifica domanda da parte del debitore, decidere che la figura dell’organismo di composizione della crisi sia sufficiente

Procedura di concordato minore: possibile non nominare un commissario giudiziale

Possibile ignorare il paletto normativo che, in materia di crisi d’impresa, impone la nomina, con il decreto di apertura della procedura di concordato minore, di un commissario giudiziale che svolga a partire da quel momento le funzioni dell’organismo di composizione della crisi. Cò perché il giudice può, in assenza di una specifica domanda in tal senso da parte del debitore, decidere che ciò non risulti necessario laddove la figura dell’organismo di composizione della crisi, peraltro di nomina giudiziale, appaia sufficiente a tutelare, nonostante il riconoscimento delle misure protettive, gli interessi delle parti e ciò laddove non sia neppure ipotizzabile, stante la sussistenza di una sola classe di creditori, una omologazione. Il caso preso in esame dai giudici ha riguardato una proposta di concordato minore depositata nell’interesse di alcuni soggetti in proprio e nella loro qualità di soci e legali rappresentanti di una ditta. Domanda ammissibile, chiariscono i magistrati, anche perché essa è corredata dai necessari documenti e il debitore non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti e non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti l’istanza né ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte, e, infine, non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. (Ordinanza del 28 ottobre 2022 del Tribunale di Asti)

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