Procedura di liquidazione del patrimonio: ammissibile anche se il debitore è privo di beni ma può contare sull’aiuto di un soggetto terzo
Non costituisce circostanza ostativa all’ammissibilità dell’istituto l’incapienza patrimoniale del debitore, allorquando esista la messa a disposizione di risorse economiche o patrimoniali ad opera di un soggetto terzo

Va riconosciuta l’ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio anche in assenza di beni del debitore che, però, può contare, in concreto, sull’aiuto economico di un soggetto terzo. I giudici precisano che non costituisce circostanza ostativa all’ammissibilità dell’istituto l’incapienza patrimoniale del debitore, in termini di titolarità di beni di qualunque genere o di somme di propria spettanza, allorquando esista la messa a disposizione di risorse economiche o patrimoniali, non simboliche, ad opera di un soggetto terzo. Tale messa a disposizione, avvenendo a titolo gratuito – ovvero di donazione o, comunque, in assenza di una controprestazione patrimoniale e, dunque, di un sacrificio a carico dell’indebitato –, si traduce in un ampliamento della sfera giuridica del debitore, destinata a passare da un valore pari a zero, ad un segno positivo, pari alla consistenza raggiunta per effetto della predetta attribuzione patrimoniale. Irrilevante, poi, precisano i giudici, analizzando in dettaglio il caso loro sottoposto, il fatto che l’attribuzione patrimoniale in favore del soggetto oberato dai debiti sia condizionata all’apertura della procedura liquidativa. (Ordinanza del 19 dicembre 2022 del Tribunale di Brindisi)