Procedura esecutiva sospesa se l’avviso in Gazzetta Ufficiale è generico e non prova la titolarità del credito ceduto oggetto dell’esecuzione

L’estratto di avviso pubblicato in GU può valere quale prova della cessione di uno specifico credito, ma deve indicare gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti

Procedura esecutiva sospesa se l’avviso in Gazzetta Ufficiale è generico e non prova la titolarità del credito ceduto oggetto dell’esecuzione

I giudici precisano che la mera indicazione, contenuta nell’avviso e riferita a tutti i crediti derivanti da finanziamenti e linee di credito, ipotecari o chirografari, maturati nell’arco temporale di circa un trentennio, si appalesa di per sé del tutto generica ed inidonea ad individuare i singoli rapporti di credito oggetto della cessione. Ciò comporta che va messa in dubbio la titolarità, in capo al cessionario, del credito ceduto. Ragionando in ottica opposta, invece, i giudici chiariscono che affinché l’estratto di avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito, pur non occorrendo che esso rechi l’enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti. (Ordinanza del 19 ottobre 2022 del Tribunale di Avezzano)

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