Processo esecutivo, credito potenziale documentato dall’atto notarile. Necessario documentare anche le condizioni per l’esistenza effettiva del credito
Fondamentale che anche le condizioni previste per la concretizzazione del credito siano documentate
Nell’ambito di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare, laddove l’atto pubblico notarile o la scrittura privata autenticata documenti un credito non ancora attuale e certo, ma invece solo futuro ed eventuale, e benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la venuta ad esistenza del credito, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali, destinati a determinare l’effettivo sorgere del credito, siano documentati con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Nella vicenda in esame mostra solidità, quindi, l’opposizione dei debitori esecutati nei confronti di un istituto di credito. Ciò perché, spiegano i giudici, in caso di apertura di credito bancario, anche se garantita da ipoteca, al momento della stipulazione del contratto la banca si limita, di regola, a mettere a disposizione del cliente una somma, ma non è ancora creditrice, almeno fino a che la somma stessa non sia utilizzata. Di conseguenza, deve negarsi efficacia esecutiva al contratto stesso, anche se ricevuto da notaio, salvo che in esso si dia espressamente atto della già avvenuta utilizzazione della somma messa a disposizione, in tutto o in parte, fatta altresì sempre salva la possibilità di far constatare con successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata tale utilizzazione. (Sentenza 41791 del 28 dicembre 2021 della Cassazione)