Proposta di concordato: possibile la correzione di rotta anche dopo l’omologazione

Possibile che l’originaria proposta di concordato non sia più concretamente realizzabile, e che, tuttavia, la concretizzazione di quella proposta sia ancora possibile, seppur con diverse modalità rispetto a quelle originarie

Proposta di concordato: possibile la correzione di rotta anche dopo l’omologazione

Possibile una correzione di rotta della proposta di concordato, anche in una fase successiva all’omologazione dell’originaria proposta. I giudici partono da un dato incontestabile: una volta ottenuta l’omologa della proposta di concordato, l’attività sociale continua senza alcuna limitazione al compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e deve essere organizzata e finalizzata anche, anzi soprattutto, all’adempimento della proposta approvata dai creditori. A fronte però della inerzia del debitore nel dare esecuzione alla proposta di concordato, il Tribunale può attribuire al commissario giudiziale i poteri sostitutivi necessari per provvedere in luogo del debitore. Allo stesso modo, colui che ha presentato la proposta poi approvata può adire il Tribunale onde ottenere gli opportuni interventi sostitutivi. Possibile poi, come nel caso preso in esame dai giudici, che l’originaria proposta di concordato non sia più concretamente realizzabile, e che, tuttavia, la concretizzazione di quella proposta sia ancora possibile, seppur con diverse modalità rispetto a quelle originarie. A fronte di un quadro simile e nella ipotesi di impossibilità delle modalità di adempimento originariamente tracciate, il debitore deve mettere in campo tutte le risorse possibili per adempiere in concreto alla proposta approvata dai creditori. (Ordinanza del 27 giugno 2023 del Tribunale di Genova)  

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