Proposta di concordato preventivo e intervento di un soggetto terzo: servono garanzie per i creditori

Inammissibile il piano che preveda l’intervento di un terzo in assenza di documentate evidenze circa la possibilità che quest’ultimo, che non dispone da subito della liquidità necessaria, riesca ad attingere, al momento dell’omologa, a finanziamenti bancari non esistenti nemmeno in termini di istruttoria pendente per la loro concessione

Proposta di concordato preventivo e intervento di un soggetto terzo: servono garanzie per i creditori

A fronte di una proposta di concordato preventivo che preveda anche l’intervento di un soggetto terzo, è indispensabile che quest’ultimo disponga già della liquidità necessaria, o quantomeno di garanzie idonee ad assicurarne l’attuazione. Altrimenti, senza liquidità e senza garanzie, il piano è da considerarsi condizionato e quindi non ammissibile. Questo il paletto fissato dai giudici a chiusura dell’esame di un caso caratterizzato dalla sgradita sorpresa che le linee di credito necessarie per l’intervento del soggetto terzo non erano esistenti neppure in termini di istruttoria pendente. Logico, quindi, ritenere la proposta concordataria viziata da infattibilità, fondandosi interamente su un’offerta condizionata al verificarsi di eventi futuri e incerti. Per fare chiarezza, poi, i giudici precisano che, con riferimento ad una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, va considerato inammissibile il piano che preveda l’intervento di un terzo in assenza di documentate evidenze circa la possibilità che quest’ultimo, che non dispone da subito della liquidità necessaria, riesca ad attingere, al momento dell’omologa, a finanziamenti bancari non esistenti nemmeno in termini di istruttoria pendente per la loro concessione. Ciò significa che economicamente il piano non è fattibile, poiché i creditori verrebbero chiamati a votare su una proposta da considerarsi condizionata al verificarsi di eventi futuri ed incerti e, come tale, priva di efficacia. Al contrario, i presupposti di fattibilità del piano devono sussistere già dal momento dell’apertura della procedura e perdurare sino al momento dell’omologa. (Decreto del 3 novembre 2022 del Tribunale di Torino)

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